Se sei vittima di un incidente da circolazione stradale mettiamo a tua disposizione la nostra esperienza trentennale per farti ottenere il completo risarcimento dei danni che hai subito

Ogni anno in Italia si verificano migliaia di sinistri stradali che nella maggior parte dei casi causano lesioni personali alle persone che rimangono coinvolte.
Nel nostro Paese nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni a persone, in lieve calo rispetto al 2018 (-0,2%). Questi incidenti hanno causato 3.173 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 241.384 feriti.
Nel 2020 l’Istat ha registrato un deciso crollo di incidenti con feriti e vittime. Secondo una stima preliminare, da gennaio a settembre 2020, complici le restrizioni dovute alla Pandemia, gli incidenti che hanno provocato lesioni a persone sono stati 90.821, ovvero il 29,5% in meno rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Le cause principali di questi sinistri sono la negligenza e l’imprudenza degli automobilisti, che si mettono al volante sotto l’effetto di alcol o di droghe, non rispettano i limiti di velocità prescritti o utilizzano il cellulare per telefonare, scrivere messaggi o addirittura per navigare in internet.
Qualunque sia la causa dell’incidente, il team di Soluzione Risarcimento è disponibile ad aiutarti mettendo a tua disposizione avvocati, medici legali e periti tecnici in grado di affrontare nel miglior modo la situazione e per farti ottenere il risarcimento che ti spetta.
Se a causa di un sinistro stradale hai subito un danno personale (lesione), hai diritto al risarcimento di questi danni:
- riduzione temporanea o permanente delle tue capacità fisiche e psichiche (danno biologico);
- sofferenza psicologica causata dalla lesione (personalizzazione del danno biologico/danno morale/danno dinamico-relazionale);
- spese mediche e di assistenza legale e medico-legale;
- lucro cessante (perdita della capacità lavorativa specifica)
Se un incidente stradale ha causato la morte di un tuo familiare, hai invece diritto a un risarcimento:
- per la grande sofferenza psicologica ed esistenziale dovuta alla perdita del rapporto parentale (danno iure proprio);
- per la perdita economica subita a causa degli esborsi sostenuti a causa dell’evento morte del prossimo congiunto (in genere spese mediche, ospedaliere, specialistiche, di trasporto e funerarie) e per il mancato apporto economico del defunto al bilancio familiare. Questa voce di danno verrà calcolata sul reddito annuo percepito dal defunto al momento della morte;
- a titolo di danno biologico terminale, subito dal congiunto deceduto e trasmissibile all’erede, riscontrabile nelle ipotesi in cui tra l’evento morte e le lesioni colpose che l’hanno causata sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo per le conseguenze negative che la lesione ha comportato sulla alla qualità della vita del soggetto direttamente inciso (danno iure herditatis).
Di seguito trovi un approfondimento in materia di sinistri stradali e qualche consiglio pratico per gestire al meglio la situazione.
Cosa fare in caso di incidente stradale?
Se sei rimasto coinvolto in un incidente stradale, in qualità di conducente del veicolo o di terzo trasportato, il primo consiglio è di mantenere la calma e di assicurarti che tu e le altre persone coinvolte non siate ferite e che non sia necessario l’intervento del soccorso sanitario. Se tu o altre persone avete subito delle lesioni è importante richiedere tempestivamente l’intervento di un’ambulanza e delle Forze di Polizia.
In caso di sinistro stradale occorre infatti distinguere due ipotesi:
- incidente stradale con feriti;
- incidente stradale senza feriti.
Se l’incidente è avvenuto per colpa tua, non devi allontanarti dal luogo del sinistro prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine, in quanto se ti allontani puoi essere ritenuto responsabile del reato di omissione di soccorso previsto dall’art. 593 c.p..
Una volta giunti sul luogo del sinistro saranno la Polizia o i Carabinieri a redigere il verbale di incidente in cui verranno annotate tutte le informazioni utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, dello stato dei luoghi; verranno raccolte generalità e dichiarazioni delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni oculari.
Al contrario, una volta appurato che sia tu che le persone rimaste coinvolte nel sinistro non avete subito danni alla persona (lesioni o ferite lievi, gravi o gravissime) è necessario, innanzitutto mettere al sicuro te, le persone coinvolte e i veicoli al fine di rendervi visibili agli altri utenti della strada, indossando il giubbino catarifrangente e azionando le quattro frecce per evitare ogni eventuale intralcio alla circolazione, tanto prescrive l’art. 189 del Codice della Strada (CdS).
Ove possibile i veicoli non dovranno essere spostati: rimanendo nella posizione statica assunta a causa dell’impatto sarà più semplice ricostruire la dinamica del sinistro.
Se viceversa la posizione assunta dai veicoli è di impedimento alla circolazione stradale occorrerà spostarli.
Elementi utili da raccogliere per ottenere il risarcimento
Ai fini risarcitori, per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ti consigliamo di:
- fotografare la posizione dei veicoli coinvolti nel sinistro;
- fotografare il luogo del sinistro, in questo caso ti consigliamo di fare una panoramica che consenta di accertare le condizioni meteo al momento dell’occorso (nebbia, sole, temporale, tramonto, mattina, sera, etc.), la visibilità di cui disponevano i conducenti dei veicoli e le condizioni del manto stradale, che potrebbero influire sulla dinamica dell’incidente (presenza di buche, sollevamenti del terreno, segnaletica presente/assente sul tratto interessato);
- verificare la presenza di persone che abbiano assistito all’incidente, che in quel preciso momento si trovavano sul luogo dell’occorso: c.d. testimoni, le cui dichiarazioni risulteranno fondamentali ai fini probatori. Ti consigliamo di trascrivere i loro dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza) e se possibile di chiedere un numero di telefono, prima che si allontanino dal luogo dell’incidente;
- interagire con il conducente del veicolo antagonista e capire se entrambi siete d’accordo con la dinamica dell’incidente:
- se non siete d’accordo ti consigliamo di richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, che si occuperanno di redigere apposito verbale d’incidente e di ricostruire la dinamica del sinistro in base ai dati disponibili al loro arrivo;
- se concordate potete compilare il c.d. CID (Constatazione Amichevole di Incidente) che dovrà essere completato e firmato dai conducenti di tutti i veicoli convolti nell’incidente e servirà a capire la dinamica dell’incidente e a rendere più veloce la liquidazione del danno da parte della Compagnia Assicurativa.
La denuncia del sinistro alla Compagnia Assicurativa
A) Il proprietario del veicolo assicurato per la RCA coinvolto nel sinistro deve comunicare l’accaduto alla sua compagnia assicurativa per la RCA entro 3 giorni dal sinistro, con le seguenti modalità:
- se ha compilato il CID, gli basterà inviare alla Compagnia questo modulo o consegnarlo all’Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza RCA,
- se non è stato compilato il CID potrà inviare una comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite l’Agenzia di riferimento, indicando data, ora e luogo dell’incidente, generalità e targhe dei veicoli coinvolti e relative compagnie assicurative, segnalare eventuali testimoni e laddove intervenute, indicare le Forze dell’Ordine (Vigili, Polizia, Carabinieri).
B) Il terzo trasportato danneggiato dal sinistro, ai sensi dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, dovrà inviare una richiesta di risarcimento alla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava entro 2 anni dalla data del sinistro. Tuttavia, il termine di 2 anni potrebbe allungarsi nel caso in cui il fatto costituisca reato, in tali ipotesi all’azione civile si applicherà la prescrizione più lunga prevista per il reato in ambito penale.
L’importanza di affidare fin da subito la gestione del sinistro a un legale specializzato
In ogni caso, il consiglio è quello di affidare immediatamente la gestione del sinistro a un legale specializzato nella materia. L’avvocato analizzerà i documenti del caso e provvederà ad inviare la denuncia di sinistro e la richiesta di risarcimento dei danni alla Compagnia Assicurativa, gestirà sia la fase stragiudiziale (richiesta di risarcimento e trattative) che quella giudiziale (solo eventuale) in caso di rifiuto del risarcimento o di offerta non congrua.
Se il sinistro ha causato delle lesioni personali al danneggiato è sempre opportuno affiancare all’avvocato un medico legale che dopo aver visitato il danneggiato e analizzato la documentazione medica redigerà una perizia medico-legale. Sulla base della perizia verranno quantificati i danni da richiedere all’assicurazione.
È utile sapere che la Compagnia assicurativa è tenuta a rimborsare al danneggiato dal sinistro sia le spese di assistenza legale (in fase stragiudiziale e giudiziale) che quelle per la perizia medico-legale di parte, oltre ovviamente a tutte le spese mediche sostenute in seguito al sinistro. Per questo consigliamo di conservare gli scontrini, le ricevute e le fatture relativi alle spese sostenute per le prestazioni mediche.
Se vuoi saperne di più, chiamaci senza impegno al numero verde 800 034 223 valuteremo il tuo caso in modo efficace e ti indicheremo la strada migliore per tutelare i tuoi diritti
Chi deve risarcire i danni?
Il principio del risarcimento del danno subito a seguito di un incidente stradale trova fondamento nell’art. 2043 del codice civile che sancisce: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
In particolare, in ambito di incidenti stradali, l’art. 2054 c.c. stabilisce che: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Trovato il fondamento giuridico della pretesa risarcitoria, si potrebbe pensare che il soggetto tenuto al risarcimento sia il conducente o il proprietario del veicolo che ha violato il codice della Strada, ma in realtà siccome ogni proprietario di un veicolo a motore ha l’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni, sarà la Compagnia assicurativa del veicolo a risarcire i danni causati dalla circolazione dello stesso.
La polizza RCA (ovvero Responsabilità Civile Autoveicoli) è un contratto di assicurazione mediante il quale in caso di sinistro una compagnia di assicurazione liquida i danni materiali o fisici causati a terzi dal conducente del veicolo assicurato.
È utile sapere che non sempre la richiesta di risarcimento dovrà essere indirizzata alla Compagnia assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, in Italia si possono infatti attivare diverse procedure a seconda della posizione che riveste il danneggiato in seguito al sinistro.
Iniziamo a capire in che posizione ti trovavi al momento dell’incidente: eri conducente o terzo trasportato (passeggero)?
1. Se eri conducente hai una doppia possibilità di ottenere il risarcimento:
- procedura ordinaria: la richiesta di risarcimento dovrà essere inviata alla Compagnia di assicurazione del veicolo con il quale si è scontrato il tuo. Questa procedura disciplinata dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni si applica in tutti i casi di incidente stradale allorquando tu ritenga di non essere responsabile o di esserlo solo in parte di un sinistro stradale che abbia coinvolto anche più di due veicoli, anche macchine agricole e anche veicoli esteri;
- indennizzo diretto: la tua pretesa risarcitoria potrà essere inoltrata direttamente alla tua Compagnia di assicurazione che liquiderà direttamente i danni, è disciplinato dall’art. 149 del Codice delle assicurazioni: nel prossimo paragrafo ti spieghiamo in quali casi si può attivare;
2. Se viaggiavi in qualità di terzo trasportato e hai subito dei danni:
La tua richiesta di risarcimento danni dovrà essere inviata alla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale viaggiavi, (cfr. art. 141 del Codice delle Assicurazioni). La richiesta risarcitoria dovrà pervenire entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto il sinistro, decorso inutilmente tale termine verrà meno il tuo diritto di risarcimento. La procedura da seguire per ottenere il risarcimento è quella ordinaria disciplinata dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
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Indennizzo diretto
Se sei rimasto coinvolto in un incidente di cui non sei responsabile o lo sei solo in parte, puoi farti risarcire direttamente dalla tua Compagnia Assicurativa, senza rivolgerti alla Compagnia del veicolo che ha causato il sinistro, attivando la procedura di indennizzo o risarcimento diretto, introdotta dal nostro ordinamento attraverso il decreto “Bersani” (D.L. del 4 luglio 2006, n. 223) per velocizzare il risarcimento dei danni causati dai sinistri stradali.
L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni indica dei presupposti ben precisi per l’attivazione di questa procedura, che riassumiamo brevemente di seguito.
In sintesi, è necessario che l’incidente sia avvenuto:
- in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- tra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la RCA, immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- che vi sia stata collisione (urto) tra due veicoli senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
- che le compagnie assicurative, di entrambi i veicoli, siano aderenti alla C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).
Se l’incidente in cui sei rimasto coinvolto ha le caratteristiche sopra descritte potrai attivare la procedura di indennizzo diretto che permette di chiedere il risarcimento di:
- danni materiali subiti dal tuo veicolo;
- danni subiti dalle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente;
- lesioni personali al conducente inferiori o pari al 9% di invalidità biologica permanente.
Se vuoi saperne di più, chiamaci senza impegno al numero verde 800 034 223 valuteremo le caratteristiche del sinistro in cui sei rimasto coinvolto in modo efficace e ti indicheremo la strada migliore per tutelare i tuoi diritti
Cosa fare se il veicolo che ha causato il danno non era assicurato?
Sei rimasto coinvolto in un sinistro stradale causato da un veicolo non assicurato e non sai come comportarti? Pensi di non riuscire ad ottenere alcun tipo di risarcimento? Non è così, ne hai diritto. Di seguito trovi alcune indicazioni da seguire.
Laddove sia possibile, ti consigliamo subito di compilare il CID (modulo di constatazione amichevole) per annotare i dati anagrafici del conducente del veicolo non assicurato e la targa del mezzo. È sempre meglio allertare le Forze di Polizia, che giunte sul posto, provvederanno all’identificazione del conducente e del suo veicolo, a sanzionarlo per non aver assicurato il veicolo come previsto dalla legge, contestandogli la violazione dell’art. 193 del Codice della Strada e ovviamente ad accertare la dinamica del sinistro.
Dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia Assicurativa che assicura il tuo veicolo per la RCA è bene sapere che la legge italiana ha istituito un organismo di tutela per le vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati: il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il F.G.V.S. è stato istituito con la legge 990/1969 ed è disciplinato dagli artt. 283 e ss. del Codice delle Assicurazioni, è amministrato dalla CONSAP, opera attraverso alcune Compagnie Assicurative che sono designate per ogni Regione ed hanno il compito di liquidare il danno ai soggetti danneggiati, come se il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa fosse un loro assicurato.
Il F.V.G.S. viene sovvenzionato, dagli stessi automobilisti, attraverso un prelievo, pari al 2,5%, del premio pagato per la polizza RCA.
Una volta individuata la Compagnia Assicurativa designata dal Fondo per la Regione in cui è avvenuto il sinistro in cui sei rimasto coinvolto non devi far altro che attivarti per chiedere il tuo risarcimento attraverso questi semplici passaggi:
- scaricare e compilare il modulo presente sul sito della CONSAP;
- allegare al modulo ogni documento necessario ai fini della corretta ricostruzione del sinistro (foto del luogo del sinistro, verbale delle autorità intervenute o modulo CID, documentazione medica, spese mediche, perizie sui danni, fatture della carrozzeria);
- inviare il modulo sia, all’impresa di assicurazione designata dal Fondo per la Regione in cui il sinistro si è verificato che direttamente alla CONSAP, anche tramite PEC al seguente indirizzo richiestedirisarcimento@pec.consap.it),
- chiedere i danni sia per le lesioni personali subite che per i danni materiali subiti dal veicolo.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata entro 2 anni dall’incidente o entro 10 anni nel caso in cui il sinistro abbia causato dei decessi.
Ricevuta la denuncia di sinistro, se la Compagnia di Assicurazione designata dal F.V.G.S. ritiene che la documentazione inviata sia incompleta ha 30 giorni dalla ricezione della denuncia per inviare una richiesta di integrazione, in caso contrario ha 60 giorni di tempo dalla richiesta per formulare un’offerta di risarcimento o per comunicare che la richiesta non è fondata rendendo noti i motivi del rifiuto al risarcimento.
Qualora l’offerta ricevuta non ti appaia congrua, ovvero l’assicurazione non ritenga di accettare la tua richiesta di risarcimento, hai la possibilità di agire in giudizio nei confronti della stessa impresa designata dal Fondo, unica legittimata passiva in giudizio. Prima di agire in giudizio è necessario inviare – con il supporto di un avvocato- alla Compagnia Assicurativa l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Si tratta di una condizione di procedibilità per la proposizione della domanda giudiziaria, come previsto dall’art. 3 del D.L. 134/2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che sancisce: “ chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alla controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli […] deve invitare l’altra parte [ in questo caso l’impresa di assicurazione designata dal F.G.V.S.] a stipulare una convenzione di negoziazione assistita”.
Come avrai notato per ottenere un risarcimento nel caso di un incidente causato da un veicolo non assicurato la procedura è poco agevole e molto spesso difficoltosa, in quanto incombe sul soggetto danneggiato nell’incidente il compito di provare, in modo completo, il fatto storico (la dinamica del sinistro) e la condotta colposa o dolosa del conducente dell’altro veicolo.
Per tutelare al meglio le tue ragioni ti consigliamo di affidarti ai professionisti di Soluzione Risarcimento che saranno in grado di fornirti tutto l’aiuto possibile, affiancandoti nella richiesta di risarcimento.
Risarcimento danni in caso di auto pirata
Se sei rimasto coinvolto in un incidente stradale e il conducente del veicolo danneggiante si è dato alla fuga non permettendoti di identificarlo ti consigliamo di allertare subito le Forze di Polizia e, nel caso in cui tu o i terzi trasportati abbiate subito delle lesioni personali, di chiamare il soccorso sanitario al numero 118.
Il risarcimento dei danni subiti a causa di un auto pirata viene gestito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.): un organismo, amministrato dalla CONSAP, che opera attraverso delle Compagnie di assicurazioni designate per ogni Regione con il compito di liquidare il danno ai soggetti danneggiati, come se il veicolo pirata, non identificato, fosse un loro assicurato.
L’art. 283, comma 2 del Codice delle Assicurazioni, sancisce che in questi casi il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona (danni fisici), gli eventuali danni materiali al veicolo potrebbero essere risarciti, con una franchigia di € 500,00, solo laddove coesistano con dei danni fisici gravi.
Inoltre, al fine dell’ottenimento del risarcimento il F.G.V.S. esige che il soggetto danneggiato abbia messo in atto un tentativo di identificazione del veicolo pirata, per tali ragioni sarà opportuno sporgere querela il giorno stesso dell’incidente o il giorno dopo.
Per ottenere il risarcimento bisogna inoltrare all’Impresa di Assicurazione designata dal F.G.V.S. e alla CONSAP, la denuncia di sinistro corredata dalla documentazione necessaria a provare:
- la dinamica del sinistro (verbale delle Autorità intervenute e querela);
- i danni fisici patiti (verbale di pronto soccorso, certificati medici, prova delle spese mediche sostenute, perizia medico-legale) e
- gli eventuali danni materiali subiti dal veicolo (fatture emesse dalla carrozzeria).
Ricevuta la denuncia la Compagnia di Assicurazione ha un termine di 30 giorni per richiedere un’eventuale integrazione documentale e 60 giorni per fare un’offerta di liquidazione o per comunicare il rigetto della richiesta per infondatezza della stessa, indicandone i motivi.
Se viene formulata l’offerta il danneggiato la può accettare e in questo caso la Compagnia ha 15 giorni per pagare. Se non la ritiene congrua può comunicare alla Compagnia che accetta l’offerta specificando che trattiene il pagamento a titolo di acconto sul maggior danno patito del quale chiederà la liquidazione in giudizio, previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita, di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo.
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Cosa fare se il veicolo che ha causato il danno era assicurato con una compagnia straniera?
Se il veicolo danneggiante è assicurato con una compagnia straniera è utile sapere che in Italia esiste l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) ovvero l’Ente deputato alla gestione dei sinistri verificatisi nel nostro Paese che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero (cfr. artt. 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni). Ti consigliamo, pertanto, laddove ti trovassi in questa situazione di inoltrare la tua richiesta di risarcimento direttamente all’UCI attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede dell’UCI, in Milano, Corso Sempione, 39 o all’indirizzo PEC uci@pec.ucimi.it.
La richiesta dovrà contenere tutti gli elementi utili per l’UCI al fine di gestire nel modo più completo e veloce il sinistro. Pertanto, dovranno essere indicati:
- generalità delle persone coinvolte;
- identificazione dei veicoli coinvolti (targa, compagnia assicurativa);
- copia del verbale delle autorità intervenute o modulo CID sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per provare la dinamica del sinistro e quindi la responsabilità del veicolo assicurato all’estero;
- in caso di lesioni fisiche è necessario produrre tutta la documentazione attestante l’effettivo danno subito (verbali di pronto soccorso, certificati di visite mediche a cui si è stati sottoposti, certificato di guarigione e perizia medico legale);
- in caso di danni al veicolo è opportuno sottoporre il proprio veicolo a perizia e inviare tutte le fatture emesse dalla carrozzeria, per dimostrare l’entità del danno.
Una volta ricevuta la documentazione l’UCI, incaricherà una Compagnia di Assicurazione Italiana di occuparsi delle questioni risarcitorie dei veicoli assicurati dalla corrispondente Compagnia che assicura il mezzo immatricolato all’estero. La Compagnia così individuata dovrà in primo luogo verificare se la polizza che assicura il veicolo straniero, che ha causato l’incidente, sia o meno operante:
A) Se la copertura assicurativa è operante dovrà seguire la procedura di risarcimento classico (ex 148 del Codice delle Assicurazioni) e la Compagnia avrà un termine di 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento, per formulare un’offerta o per comunicare i motivi per i quali non ritiene di formularne una.
B) Se la copertura assicurativa non è operante la Compagnia rimetterà gli atti all’UCI e il danneggiato si dovrà rivolgere direttamente al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (F.G.V.S.), attivando la procedura che abbiamo descritto sopra.
Danni risarcibili
In generale, il sistema giuridico italiano sancisce il principio del neminem laedere, in base al quale ogni persona deve comportarsi in modo tale da non ledere i diritti altrui, pertanto il danno è quel pregiudizio che deriva da un comportamento doloso o colposo messo in atto da un altro soggetto.
Rispettare il Codice della Strada è un obbligo per ogni utente della stessa e l’eventuale mancato rispetto doloso o colposo delle sue norme potrebbe causare la lesione di diritti di altri utenti cagionando a questi un danno ingiusto che dovrà essere risarcito dal responsabile.
I diritti che sono lesi in un incidente stradale potrebbero causare alla persona diversi tipi di danni. In particolare, si distinguono due categorie generali di danno risarcibile:
- il danno patrimoniale ovvero la lesione che una persona subisce al suo patrimonio e per questo è facilmente quantificabile in termini di perdita economica. Si tratta ad esempio dei costi sostenuti per la riparazione del veicolo danneggiato a seguito del sinistro ovvero, in caso di lesioni personali, delle spese mediche anticipate;
- il danno non patrimoniale, cioè la lesione di un bene della vita che non può essere soggetto a quantificazione economica: ad esempio le lesioni fisiche eventualmente patite a seguito del sinistro (c.d. danno biologico, danno morale, danno dinamico-relazionale).
Danni patrimoniali
Il danno patrimoniale si compone di due elementi: il danno emergente e il lucro cessante.
Il danno emergente
Si identifica con la diminuzione o perdita economica subita dal patrimonio della persona danneggiata a causa del fatto illecito, nel tuo caso il sinistro stradale, commesso dal soggetto danneggiante. Il danno emergente, pertanto, comporta un’alterazione, in senso negativo, del patrimonio del danneggiato rispetto allo stato in cui si trovava prima dell’incidente, in quanto la perdita interessa una disponibilità, in termini monetari, già presente nel tuo patrimonio prima dell’evento. Un esempio di danno emergente causato da un incidente stradale è costituito dai costi di riparazione sostenuti dal proprietario del veicolo danneggiato per la riparazione dello stesso ovvero dalle spese mediche per le cure fisioterapiche sostenute a seguito delle lesioni fisiche subite.
Il consiglio è quello di documentare tutte le spese sostenute e di conservare copia delle fatture e delle ricevute dei pagamenti effettuati.
Il lucro cessante
Consiste nel profitto che la persona danneggiata non ha potuto realizzare a causa dell’evento verificatosi, cioè il “mancato guadagno”. A differenza del danno emergente, il lucro cessante non è facilmente calcolabile in termini monetari, esso infatti non ha ad oggetto la perdita di una disponibilità già presente nel patrimonio del soggetto danneggiato ma attiene alla perdita di occasione di guadagno che il danneggiato subisce e subirà a causa dell’evento incidente. La perdita di guadagno non essendo ancora presente, ma futura è difficilmente quantificabile in termini monetari.
Per capire pienamente, cosa intendiamo, basti sapere che a causa dell’incidente che ha subito, il danneggiato, potrà chiedere un risarcimento anche per tutti i giorni in cui non ha potuto andare al lavoro a causa di quella che viene definita perdita della capacità lavorativa specifica.
La circostanza che il danneggiato non possa andare a lavorare, avrà delle ripercussioni negative sul tuo patrimonio a livello economico in quanto c’è una assenza o diminuzione di quello che è il tuo abituale profitto in una condizione normale.
Tutto ciò trova il fondamento giuridico nel dettato dell’art. 1223 c.c. che sancisce il “principio di integrità del risarcimento”, consentendo al soggetto danneggiato di vedersi risarcito non solo il danno effettivo, ma anche il danno futuro, quale appunto la perdita o diminuzione di profitto che è considerata “ingiusta” dal nostro ordinamento e pertanto dovrà essere risarcita.
La prova della diminuzione del reddito causata dal sinistro stradale
Al fine di provare l’incidenza che ha avuto l’inabilità temporanea o l’invalidità permanente causata dal sinistro sul reddito da lavoro del danneggiato l’art. 137 del Codice delle Assicurazioni stabilisce i seguenti criteri per la stima del reddito
- per il lavoro dipendente: sulla base del reddito da lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni;
- per il lavoro autonomo: sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’IRPEF negli ultimi tre anni;
- in tutti gli altri casi: occorre considerare non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale.
Il reddito così calcolato dovrà poi essere moltiplicato per dei coefficienti di capitalizzazione ai fini della corretta determinazione del risarcimento per il danno futuro (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26 giugno 2016, n. 17402 e Cass. Civ., Sez. III, 28 aprile 2017, n. 10499).
Per ottenere la liquidazione di questa voce di danno è quindi consigliabile allegare alla richiesta di risarcimento le dichiarazioni dei redditi presentate nei tre anni precedenti a quello in cui h avuto luogo il sinistro in quanto.
Se anche tu hai subito dei danni a causa di un sinistro stradale e vuoi avere maggiori informazioni, chiamaci senza impegno al numero verde 800 034 223 ti contatteremo per darti i consigli più efficaci per tutelare i tuoi diritti.
Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale si identifica con la lesione di un bene della vita che non può essere soggetto a quantificazione economica. Tuttavia, tale definizione appare alquanto generica ecco perché la dottrina e la giurisprudenza dividono il danno non patrimoniale in tre sottocategorie, che sono: il danno biologico, il danno morale, il danno dinamico-relazionale (ex danno esistenziale).
Il danno biologico
Il danno biologico, è definito dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
All’interno del danno biologico si distinguono due componenti diverse
a) la lesione dell’integrità psico-fisica e
b) l’incidenza negativa che l’evento, nel nostro caso il sinistro stradale, ha sulla vita e sulle relazioni con gli altri.
Entrambe le componenti dovranno essere tenute presenti nella liquidazione del danno biologico, che dovrà essere risarcito caso per caso, in quanto soprattutto con riferimento alla seconda delle due componenti, cambia da persona a persona, non potendosi sostenere che tutti gli esseri umani reagiscano in modo uguale dinanzi allo stesso evento.
L’art. 138 del Codice delle Assicurazioni chiarisce che il danno biologico verrà calcolato sulla base della tabella unica nazionale, specificando che laddove la menomazione accertata incida in modo rilevante sulle dinamiche-relazionali, l’ammontare del risarcimento potrà essere aumentato.
Il danno morale
Costituisce una componente del danno non patrimoniale ed è definito come “ingiusta” ansia, angoscia che il soggetto danneggiato subisce e patisce a seguito dell’evento. Questo tipo di danno tende a risarcire e quindi a riappianare la perdita che il soggetto ha avuto nei suoi stessi confronti, nella sua sfera emotiva.
Il danno dinamico-relazionale (ex esistenziale)
Anch’esso è una componente del danno non patrimoniale, riguarda l’esistenza del soggetto danneggiato nell’ambito delle sue relazioni sociali e come questa sia mutata in senso negativo in seguito al sinistro stradale.
La Corte di Cassazione ha sancito l’autonoma risarcibilità del danno dinamico relazionale e del danno morale ed è approdata a questa conclusione partendo dalla premessa in base alla quale la lesione di un interesse della persona costituzionalmente tutelato ed inviolabile si traduce in un danno non patrimoniale apprezzabile in una duplice dimensione:
- quella esterna dell’essere, costituita dall’impatto della lesione sulla dimensione dinamico relazionale della vita quotidiana della persona;
- quella interiore del soffrire, costituita dalla sofferenza morale provata dalla persona in tutti i suoi aspetti quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2018 n. 901).
Pertanto, chiunque sia danneggiato a causa di un incidente stradale ha diritto al risarcimento non solo del danno non patrimoniale nella sua componente biologica, ma anche del danno morale e esistenziale/relazionale e quindi dell’integrale e completo risarcimento di tutti i pregiudizi subiti.
Se anche tu hai subito dei danni a causa di un sinistro stradale vuoi saperne di più, chiamaci senza impegno al numero verde 800 034 223 valuteremo il tuo caso in modo efficace e ti indicheremo la strada migliore per tutelare i tuoi diritti
Come si calcola il risarcimento?
Al fine di liquidare il risarcimento dovuto al danneggiato la Compagnia di assicurazione in genere affida a un perito, un soggetto terzo, la stima dei danni.
- In caso di danni materiali al veicolo viene incaricato un perito industriale per la stima dei danni subiti dall’autovettura.
- In caso di lesioni personali viene affidato ad un medico legale il compito di analizzare la documentazione medica del caso e quindi di sottoporre il danneggiato a visita. Il medico legale all’esito redige una perizia che contiene la valutazione delle lesioni in base a quanto indicato dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni e un giudizio di congruità delle spese mediche sostenute.
Alcune precisazioni in merito alla quantificazione dei danni
- I danni patrimoniali sono liquidati sommando gli esborsi sostenuti dal danneggiato (i ticket per visite mediche, gli scontrini per farmaci, le ricevute del fisioterapista, le spese di riparazione del veicolo) e il reddito perduto, in base ai criteri indicati all’art. 137 del Codice delle Assicurazioni.
- Il danno non patrimoniale viene invece liquidato prendendo come riferimento il c.d. punto variabile previsto da due sistemi tabellari che si differenziano a seconda che ci si trovi in presenza di un danno biologico inferiore o superiore a punti percentuali di invalidità permanente.
- Se l’invalidità permanente è inferiore o pari al 9%: si fa riferimento alla tabella prevista dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Si tratta di una tabella elaborata e aggiornata dal Ministero dello Sviluppo Economico (ultimo aggiornamento del 17 luglio 2017) che prevede un valore variabile a seconda dell’età del danneggiato e della percentuale di invalidità. Nel caso in cui la lesione incida in maniera importante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato ovvero se abbia causato una sofferenza psico-fisica particolarmente intensa, è prevista la possibilità di aumentare del 20% il risarcimento del danno biologico.
- Se l’invalidità permanente è superiore al 9%: si utilizzano delle tabelle predisposte dai Tribunali, non essendo stata ancora redatta una tabella unica nazionale. La tabella maggiormente in uso è quella redatta dall’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano (la versione più recente è del 2018). La Tabella del Tribunale di Milano fornisce i valori necessari per la liquidazione del danno biologico (danno alla salute), del danno morale e del danno dinamico relazionale indicando le percentuali di c.d. personalizzazione del danno biologico.
Per tutelare in maniera efficace i propri diritti è sempre opportuno che il danneggiato si faccia assistere da un avvocato esperto nella materia e che disponga di una perizia medico-legale di parte. L’avvocato infatti intratterrà con il liquidatore della Compagnia delle trattative per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro, che saranno quantificati in base ai parametri indicati nella perizia di parte.
È utile ricordare che l’assicurazione è tenuta a rimborsare al danneggiato sia le spese per la perizia medico legale di parte che le spese per l’assistenza legale.
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Incidente in itinere e indennizzo Inail
Se l’incidente stradale in cui sei rimasto coinvolto, è avvenuto “in itinere”, cioè lungo il tragitto che normalmente percorri:
- per andare e tornare da casa a lavoro;
- per andare tra due luoghi di lavoro;
- per andare e tornare dal luogo di lavoro al luogo della pausa pranzo;
ti sarà possibile richiedere direttamente all’INAIL un indennizzo per i danni subiti a seguito del sinistro.
L’indennizzo INAIL è calcolato sulla base di tre diversi scaglioni:
- fino al 5% di danno biologico, nessun risarcimento o franchigia;
- dal 6% al 15% di danno, risarcimento “in forma capitale”, cioè viene versata una somma una tantum, sulla base delle tabelle INAIL;
- dal 16% al 100%, risarcimento sotto forma di rendita vitalizia calcolata sulla base delle tabelle INAIL. La rendita non è estendibile agli eredi.
A differenza del risarcimento corrisposto dalla Compagnia assicurativa, la rendita INAIL spetta a prescindere dal fatto che tu abbia o meno colpa nella causazione del sinistro. Tuttavia, questo tipo di indennizzo non spetta nei casi in cui il lavoratore che abbia causato l’incidente:
- abbia abusato di alcool, stupefacenti, psicofarmaci;
- era privo di patente;
- abbia violato le norme fondamentali del Codice della Strada
Quanto tempo ci vuole per ottenere il risarcimento?
I tempi per ottenere un risarcimento cambiano a seconda del danno risarcibile e della presenza o meno del CID (modulo di constatazione amichevole di incidente) sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
In caso di soli danni materiali al veicolo si possono verificare due ipotesi:
- Se è stato sottoscritto il CID la Compagnia avrà 30 giorni dalla richiesta risarcitoria per formulare un’offerta economica.
- Se non è stato sottoscritto il CID e si sono verificati la Compagnia ha un termine di 60 giorni dalla denuncia per riscontrare la richiesta e formulare un’offerta.
Se l’offerta viene accettata dal danneggiato entro 15 giorni dall’accettazione la Compagnia dovrà provvedere al pagamento.
Se al contrario l’offerta non viene considerata soddisfacente dal danneggiato, la Compagnia entro 15 giorni dal rifiuto dovrà comunque provvedere al pagamento in favore del danneggiato che tratterrà la somma percepita a titolo di acconto sul maggior risarcimento dovuto.
Nel caso in cui, a seguito del sinistro il danneggiato abbia riportato delle lesioni fisiche i tempi si allungano, in quanto sarà necessario attendere l’avvenuta guarigione per determinare con precisione l’entità del danno biologico subito, temporaneo e/o permanente ed il relativo indennizzo.
Dopo che il medico del danneggiato ha dichiarato che le lesioni si sono “stabilizzate” e quindi che è guarito la Compagnia incaricherà un medico legale di accertare l’entità dei danni subiti.
La Compagnia entro 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione / stabilizzazione delle lesioni dovrà formulare un’offerta.
Se l’offerta verrà accettata dal danneggiato il pagamento dovrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi all’accettazione. Ove al contrario l’offerta venga considerata non congrua la Compagnia dovrà comunque provvedere al pagamento entro 15 giorni dal rifiuto. In questi casi la somma percepita sarà considerata un acconto sul maggior danno dovuto.
Il danneggiato non completamente soddisfatto della liquidazione ricevuta, avrà la possibilità di convenire in giudizio la Compagnia, al fine di ottenere l’integrale risarcimento. Prima di convenire in giudizio la Compagnia il danneggiato dovrà inviarle – con il supporto di un avvocato – un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (condizione di procedibilità della domanda giudiziale).